Informativa sulla diagnosi energetica

Sanzioni

Sono molte le Grandi Imprese che non hanno presentato la Diagnosi Energetica di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 102 / 2014 entro il 22 dicembre 2015.

Queste imprese riceveranno dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), prima un invito a trasmettere detta Diagnosi Energetica in 5 giorni (qualora per un vizio di forma la DE sia stata eseguita ma non presentata in tempo attraverso il portale ENEA) e poi una sanzione da 4.000 a 40.000 euro, che sarà reiterata fino a quando non si presenterà la Diagnosi Energetica.

Maggiori chiarimenti del Mise

Il MISE ha sul suo sito pubblicato i chiarimenti sulla diagnosi energetica riguardante le Gradi Imprese.

Il documento ci fornisce le linee guida da seguire per l’obbligo di diagnosi energetica reso tale nel luglio passato dall’art. 8 del d.lgs 102/2014 e sono la sintesi di un impegnativo confronto con operatori e associazioni su alcuni punti del decreto che risultavano poco comprensibili e chiari.
Ecco alcuni punti su cui ci sono stati chiarimenti:

Siti obbligati alla diagnosi:

Il Mise, chiarisce anche sui Siti produttivi che sono soggetti all’obbligo di diagnosi energetica; questi differiscono per tipo di impresa ovvero:

  • Imprese industriali: siti con consumi superiore a 10.000 tep.
  • Imprese dei settori primario o terziario: siti con consumo superiore a 1.000 tep.

Obblighi

Bisogna subito chiarire che non tutte le “Grandi Imprese” o le imprese “Energivore”, sono obbligate nell’immediato a fare la diagnosi energetica. Distinguiamo subito questa cosa:

  • Se lo status di “Grande Impresa” si è verificato anche nei due anni precedenti a quello in corso, c’è quindi obbligo;
  • Se le imprese Energivorehanno beneficiato degli incentivi per gli energivori per l’anno n-2, invece, sono obbligate all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo.

Le Energivore sono obbligate a realizzare, entro 4 anni dall’esecuzione della diagnosi, almeno uno degli interventi individuati. L’intervento deve avere un tempo di ritorno dell’investimento < di 4 anni.

Tempistiche

Altra differenza importante è tra imprese monosito e multisito. Con l’imprese multisito c’è la possibilità di clusterizzare gli interventi. Dunque le scadenze sono quelle che seguono, ovvero:

  • Entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo la diagnosi deve essere eseguita e comunicata su tutti i siti con consumo > di 1.000 tep per il settore terziario e di almeno 10.000 tep per il settore industriale
  • Entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo va eseguita e comunicata la diagnosi energetica dei siti compresi nella clusterizzazione;
  • Per le imprese monosito è tutto più semplice in quanto la diagnosi energetica va fatta e inviata all’ENEA entro il 5 dicembre.

Diagnosi incluse in sistemi di gestione volontari e altre diagnosi già esistenti

Tutte le imprese che usufruiscono i sistemi di gestione EMAS, ISO 50001 o ISO 14001 che comprendevano la diagnosi energetica, sono esonerati dall’obbligo di diagnosi previa comunicazione all’ENEA della diagnosi in loro possesso.
Tutte le altre diagnosi eseguite possono essere presentate all’ENEA e hanno validità 4 anni a partire dalla data di redazione.

Sanzioni

Se arriva la sanzione e si paga, questo non vuol dire essere diventato esente dal fare la diagnosi. Tutte le imprese sanzionate, devono sempre e comunque eseguire una diagnosi energetica e comunicare entro 6 mesi dalla sanzione all’ENEA.

Diagnosi Energetica

Fino a 24 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs 102/14, ovver fino al 19 luglio 2016, le Diagnosi Energetiche vengono svolte da ESCoEGE e auditor energetici anche non certificati. Successivamente saranno ammesse solamente quelle provenienti da ESCo ed EGE certificati e Auditor energetici secondo norma tecnica.

Riconoscere una Grande impresa

L’obbligo di diagnosi, come dice il decreto, è rivolto alle grandi imprese e a quelle a forte consumo di energia, dette Energivori.

Secondo i chiarimenti pubblicati dal Mise, vengono distinte come “grandi imprese” tutte quelle che non sono qualificabili come PMI.

Per meglio capire, dunque sono soggette all’obbligo di diagnosi energetica tutte le imprese che:

  • Hanno un numero di dipendenti >= a 250
  • Hanno un fatturato annuo > di 50 milioni di euro con bilancio annuale > di 43 milioni di euro.
  • Consumo di energia elettrica superiore a 2,4 GWh annui.

Basta rientrare in 1 dei due punti sopra citati per essere classificata come “Grande Impresa”.

Incentivi Diagnosi Energetica PMI

Con decreto del 21 dicembre 2016, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente, approvano i programmi regionali per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione, nelle stesse,  di sistemi di gestione dell’energia ISO 50001, ammessi a cofinanziamento ai sensi dell’avviso pubblico del 4 agosto 2016.

All’avviso, che metteva a disposizione 15 milioni di euro, hanno risposto 11 regioni per un totale di oltre 8 milioni di euro. Considerando anche le risorse che le Regioni partecipanti impiegheranno su questa misura, saranno disponibili circa 16 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

Le risorse messe a disposizione con il presente bando si aggiungono a quelle già stanziate con analogo avviso del 12 maggio 2015.

Testo del decreto:

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